La figura del broker di assicurazione
nasce ufficialmente in Italia con l'istituzione di un
Albo professionale regolamentato dalla Legge 28.11.84
n. 792.
La predetta Legge definisce testualmente il broker
"colui che esercita
professionalmente attività rivolta a mettere
in diretta relazione con imprese di assicurazione o
riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni
di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua
collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli
nella determinazione del contenuto dei relativi contratti
e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".
Ogni broker, quindi, sia persona fisica che società,
per esercitare la professione deve essere iscritto all'
Albo professionale.
UN BROKER PROVVEDE AD AFFIANCARE I PROPRI CLIENTI
L'esercizio dell'attività di mediazione
assicurativa in Italia è sottoposta al Codice Civile
Artt. 1754 e seguenti ed alla legge n. 792 del 26/11/84
(legge istitutiva dell'Albo dei broker di Assicurazioni)
nonché alla vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
ISVAP.
Nell'Albo dei Broker di Assicurazioni possono iscriversi
coloro che possiedono particolari requisiti tra cui: